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                                Giunta Regionale della CampaniaBollettino Ufficiale della Regione Campania n. 
                                9 del 7 febbraio 2005 1 / 6
 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 
                                9 del 7 febbraio 2005
 
 LEGGE 
                                REGIONALE N. 4 dell1 Febbraio 2005NORME REGIONALI PER LESERCIZIO DEL 
                                DIRITTO ALLISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE
 
 IL 
                                CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
 La seguente legge:
 
 Articolo 
                                1Principi
 1. La regione Campania riconosce che il sistema 
                                scolastico e formativo è strumento fondamentale 
                                per
 lo sviluppo complessivo del proprio territorio 
                                e che si rendono necessari interventi per incentivarne 
                                e
 migliorarne lorganizzazione e lefficienza, 
                                per ottimizzare lutilizzazione delle risorse 
                                e per renderne più
 agevole laccesso a coloro che ne sono impediti 
                                da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.
 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 
                                1 la regione Campania promuove e sostiene azioni 
                                volte
 a rendere effettivo il diritto allo studio e allapprendimento 
                                per tutta la vita, nel rispetto dei livelli
 essenziali definiti dallo Stato, delle competenze 
                                degli enti locali e del principio di sussidiarietà.
 3. Le azioni di cui al comma 2 sono programmate 
                                in un quadro complessivo che, a partire dalle 
                                realtà
 scolastiche, educative e formative esistenti sul 
                                territorio, facenti parte del sistema pubblico 
                                della scuola
 statale, locale, paritaria e pubblico-privato 
                                della formazione professionale, è volto 
                                a potenziarne
 lintegrazione e a valorizzarne le specificità.
 Articolo 2
 Oggetto
 1. Costituiscono oggetto della presente legge 
                                le azioni volte a:
 a) realizzare gli interventi finalizzati a rimuovere 
                                gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti
 lesercizio del diritto allistruzione 
                                e alla formazione perseguendo anche la generalizzazione 
                                del servizio
 pubblico della scuola dellinfanzia in modo 
                                da consentire la frequenza effettiva di tutti 
                                i bambini e le
 bambine dai 3 ai 6 anni;
 b) riequilibrare lofferta scolastica e formativa 
                                attraverso interventi prioritariamente diretti 
                                agli strati
 della popolazione con bassi livelli di scolarità, 
                                con particolare attenzione alle zone in cui lubicazione 
                                dei
 servizi è fonte di particolare disagio 
                                per gli utenti;
 c) combattere la dispersione scolastica e sostenere 
                                il successo scolastico e formativo, anche mediante
 una articolazione e individualizzazione dei percorsi;
 d) favorire lesercizio del diritto allo 
                                studio e la piena integrazione degli immigrati;
 e) rimuovere, anche mediante interventi economici 
                                diretti ai nuclei familiari con reddito più 
                                basso, gli
 ostacoli che si frappongono ai percorsi formativi 
                                e alla crescita culturale;
 f) promuovere la qualità degli apprendimenti 
                                attraverso azioni di sostegno indirizzate alle 
                                zone
 delleccellenza e del disagio;
 g) promuovere e sostenere progetti di qualificazione 
                                dellofferta formativa ed educativa che
 prevedono percorsi volti alla crescita della cittadinanza 
                                attiva e della cultura della legalità, 
                                della pace e
 del rispetto della dignità e dei diritti 
                                umani;
 Giunta Regionale della Campania
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 h) promuovere e sostenere lautonomia scolastica 
                                e la crescita di un sistema formativo che, nel
 dialogo/rapporto costante col sistema dellistruzione, 
                                elabori nuovi percorsi di crescita professionale 
                                e
 culturale in raccordo tra le diverse componenti 
                                della scuola;
 i) sostenere lautonomia scolastica nellelaborazione 
                                di progetti per la scuola dellobbligo che
 forniscono efficaci ed innovative risposte alle 
                                problematiche del territorio, soprattutto attraverso
 lestensione e la qualificazione dei tempi 
                                scuola e ladozione di modelli organizzativi 
                                di natura
 sperimentale, innovativi e flessibili;
 l) favorire ed estendere il sistema delleducazione 
                                permanente degli adulti in integrazione con il
 sistema scolastico e formativo;
 m) realizzare un coordinamento tra la programmazione 
                                degli interventi in materia di istruzione e
 formazione ed i piani di zona approvati in attuazione 
                                della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 n) realizzare un coordinamento con le attività 
                                culturali e di servizio esistenti sul territorio 
                                - cinema,
 teatri, istituzioni culturali, musei, attività 
                                sportive, attività di volontariato e simili 
                                - anche mediante il
 loro inserimento nei progetti formativi;
 o) a estendere la cultura europea e mediterranea 
                                attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi
 transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi 
                                presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi
 europei, alla predisposizione di materiali didattici 
                                specifici ed alla formazione dei docenti.
 Articolo 3
 Destinatari degli interventi
 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono 
                                attuati, ai sensi del predetto decreto del Presidente
 della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del 
                                decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dagli 
                                enti locali
 per quanto di rispettiva competenza, in favore:
 a) degli alunni dellistruzione, frequentanti 
                                scuole sia pubbliche che paritarie, compresi gli 
                                alunni
 delle scuole dellinfanzia;
 b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, 
                                di base e superiore, ivi compresa la formazione
 tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati 
                                ai sensi della legislazione vigente;
 c) dei frequentanti dei corsi per adulti organizzati 
                                al fine del conseguimento di titoli di studio 
                                o di
 certificazione di competenze, nonché di 
                                formazione continua secondo le direttive indicate 
                                dallUnione
 europea.
 2. I progetti di cui allarticolo 5, comma 
                                3, possono essere predisposti dai comuni, dalle 
                                province,
 dalle scuole, dai soggetti che operano nella formazione 
                                professionale e da enti o istituti culturali che
 prevedano di realizzarli in integrazione con listruzione 
                                o la formazione professionale.
 Articolo 4
 Soggetti con disabilità
 1. La Regione programma interventi diretti a garantire 
                                il diritto allintegrazione nel sistema scolastico
 e formativo, alleducazione, allistruzione 
                                e alla formazione professionale di soggetti con 
                                disabilità e di
 persone che a causa di deficit fisici, psichici 
                                o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso 
                                educativo e
 formativo.
 2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali 
                                allinterno della rete realizzata con i piani 
                                di zona
 approvati in attuazione della legge n. 328/00, 
                                e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici,
 formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, 
                                culturali, ricreativi e sportivi e con altre
 attività gestite sul territorio da enti 
                                pubblici e privati.
 3. Nellambito di appositi accordi di programma 
                                di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono 
                                garantiti
 dagli enti titolari della relativa competenza:
 a) gli interventi diretti ad assicurare laccesso 
                                e la frequenza al sistema scolastico e formativo
 attraverso la fornitura di servizi di trasporto 
                                speciale, di materiale didattico e strumentale, 
                                nonché di
 personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di 
                                legge e destinato a favorire e sviluppare lautonomia 
                                e la
 capacità di comunicazione;
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 b) la certificazione e la definizione del piano 
                                educativo individualizzato e le verifiche necessarie 
                                al
 suo aggiornamento anche mediante le attività 
                                di consulenza e di supporto richieste dal personale 
                                docente,
 formativo, educativo, pedagogico e socio-assistenziale 
                                impegnato nel processo di integrazione.
 Articolo 5
 Tipologie di azioni
 1. Le azioni di cui allarticolo 2 si sviluppano 
                                attraverso gli interventi di cui al comma 3 in 
                                favore di
 soggetti che si trovano nelle condizioni di cui 
                                allarticolo 3 e progetti volti a garantire 
                                e migliorare i livelli
 di qualità dellofferta di educazione, 
                                istruzione e formazione.
 2. Tali azioni sono armonizzate con le agevolazioni 
                                già previste con la legge 19 febbraio 2004, 
                                n. 2,
 relativa allistituzione del reddito di cittadinanza.
 3. Gli interventi comprendono:
 a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri 
                                di testo agli alunni della scuola dellobbligo 
                                e delle
 superiori e organizzazione di servizi di comodato 
                                per libri di testo, anche tramite un fondo da 
                                istituire
 presso le singole scuole, sussidi scolastici, 
                                speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche 
                                per
 lhandicap;
 b) servizi di mensa;
 c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
 d) servizi residenziali;
 e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti 
                                con handicap;
 f) borse di studio;
 g) la carta studenti per laccesso facilitato 
                                ai canali culturali previsti dellarticolo 
                                2, comma 1, lettera
 n);
 h) sostegno e mediatori culturali per favorire 
                                linserimento scolastico di immigrati e rom;
 4. I progetti riguardano:
 a) lelaborazione di progetti volti a promuovere 
                                il successo scolastico e formativo;
 b) lelaborazione di percorsi integrati tra 
                                istruzione e formazione professionale;
 c) la realizzazione di percorsi di educazione 
                                degli adulti in integrazione con listruzione, 
                                la
 formazione professionale e luniversità;
 d) progetti formativi che comportano la partecipazione 
                                delle strutture culturali, scientifiche e
 sportive esistenti sul territorio;
 e) progetti formativi mirati allapplicazione 
                                dellinnovazione tecnologica alle metodologie 
                                di
 insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento 
                                alle tecnologie multimediali e allinformatica;
 f) progetti volti a garantire lintegrazione 
                                tra i servizi sociali e listruzione e la 
                                formazione;
 g) progetti volti alla rimotivazione formativa 
                                di giovani e adulti;
 h) progetti di istruzione e formazione volti alleducazione 
                                alla legalità, allintercultura, alla 
                                pace, al
 rispetto della dignità e dei diritti umani 
                                e alla crescita della cittadinanza attiva.
 Articolo 6
 Borse di studio
 1. La Regione istituisce borse di studio destinate 
                                agli alunni dellistruzione e agli allievi 
                                della
 formazione professionale realizzata da agenzie 
                                accreditate che risiedono nella regione, i quali 
                                versano in
 disagiate condizioni economiche. Lattribuzione 
                                è fatta in base ai criteri del merito e 
                                del rischio di
 abbandono del sistema formativo.
 2. Le borse di studio, nella misura massima stabilita 
                                dalla Giunta regionale, anche differenziate per
 ordine e grado di scuola e istituto frequentato 
                                e indipendentemente dalla spesa effettivamente 
                                sostenuta,
 sono attribuite prioritariamente agli alunni e 
                                agli allievi inclusi nella fascia di reddito determinata 
                                a
 norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
                                109 e successive modifiche ed integrazioni.
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 3. La Regione attribuisce direttamente ogni anno 
                                borse di studio per solo merito eccezionale,
 dellimporto stabilito con atto della Giunta 
                                regionale secondo i criteri individuati dal regolamento
 regionale. I percettori di tali borse continuano 
                                ad usufruirne negli anni successivi, fino al completamento
 del percorso formativo eventualmente anche universitario, 
                                se permangono i requisiti di merito
 eccezionale.
 Articolo 7
 Attribuzioni regionali
 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione 
                                generale, di indirizzo, coordinamento e
 sperimentazione nelle materie di cui alla presente 
                                legge promuovendo tutte le opportune forme di
 collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono 
                                alla programmazione e alla attuazione degli
 interventi.
 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, 
                                sentita la conferenza regione-autonomie locali,
 approva gli indirizzi triennali, determinando 
                                complessivamente le risorse regionali che si sommano 
                                con
 quelle dello Stato e degli enti locali, raccordandone 
                                le modalità di impiego.
 3. La Regione assicura la realizzazione di interventi 
                                di rilevanza regionale, direttamente o mediante
 lattribuzione delle necessarie risorse agli 
                                enti locali che sono sede dellintervento 
                                e che accettano di
 gestirlo in particolare, la Regione:
 a) promuove studi e ricerche finalizzate alla 
                                migliore conoscenza delle realtà sociali, 
                                socio-educative
 e delle problematiche connesse;
 b) attua un sistema informativo e statistico di 
                                raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse
 regionali, necessario per la programmazione, verifica 
                                e valutazione degli interventi.
 4. La Giunta regionale approva il riparto tra 
                                le province, sulla base degli indirizzi triennali, 
                                dei fondi
 destinati allattuazione degli interventi 
                                di cui allarticolo 5 come individuati dal 
                                programma provinciale di
 cui allarticolo 9.
 5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio 
                                della finalizzazione delle risorse destinate alla
 realizzazione degli interventi di cui alla presente 
                                legge.
 Articolo 8
 Interventi complementari della Regione
 1. Ad integrazione degli interventi di cui allarticolo 
                                5 della presente legge, la Regione, nei limiti 
                                di
 apposito stanziamento di bilancio:
 a) provvede alla stipula delle assicurazioni a 
                                favore degli alunni delle scuole di ogni ordine 
                                e grado
 della Campania per gli infortuni in cui possono 
                                incorrere nel percorso da casa a scuola e viceversa 
                                e nello
 svolgimento di qualsiasi attività didattica, 
                                ricreativa, culturale o sportiva promossa dalle 
                                autorità
 scolastiche;
 b) favorisce lacquisto di scuola-bus da 
                                parte dei comuni;
 c) interviene per esigenze di carattere eccezionale 
                                e straordinarie sopravvenute e segnalate dai
 comuni in relazione alla istituzione e alla gestione 
                                dei servizi previsti dalla presente legge.
 Articolo 9
 Attribuzioni degli enti locali
 1. Le funzioni amministrative relative alle azioni 
                                di cui alla presente legge sono esercitate dagli 
                                enti
 locali.
 2. Le province approvano il programma degli interventi, 
                                elaborato con il concorso dei comuni, delle
 scuole, degli enti formativi e delle istituzioni 
                                culturali esistenti sul loro territorio, contenenti 
                                i progetti e
 gli interventi di cui allarticolo 5.
 3. Le province e i comuni, rispettivamente per 
                                gli interventi di estensione provinciale o comunale,
 provvedono alla gestione degli interventi e delle 
                                relative risorse, assicurandone il monitoraggio 
                                e il
 controllo.
 Giunta Regionale della Campania
 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 
                                9 del 7 febbraio 2005 5 / 6
 4. Le province trasmettono alla Regione una relazione 
                                annuale, comprensiva delle relazioni elaborate
 dai singoli comuni, sullutilizzo dei fondi 
                                regionali e sul raggiungimento degli obiettivi 
                                della
 programmazione provinciale, nonché sulle 
                                esigenze e le particolarità del loro territorio.
 5. La Regione assume le relazioni trasmesse dalla 
                                province a fondamento dei successivi indirizzi
 triennali.
 Articolo 10
 Conferenza regionale per il diritto allo studio
 1. E istituita la conferenza regionale per 
                                il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, 
                                gli enti
 locali, le scuole, gli enti di formazione accreditati, 
                                gli istituti e le realtà culturali, formative, 
                                assistenziali
 e del terzo settore esistenti sul territorio con 
                                modalità stabilite dal regolamento regionale, 
                                che individua
 le relative rappresentanze.
 2. Alla conferenza sono invitati anche i sindacati, 
                                le associazioni delle scuole, degli studenti e 
                                delle
 famiglie che siano rappresentative a livello regionale, 
                                oltre che le organizzazioni sindacali del personale.
 3. La conferenza è convocata almeno due 
                                volte lanno con lo scopo di verificare lo 
                                stato del diritto
 allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni 
                                e avanzare nuove proposte.
 Articolo 11
 Norma finanziaria
 1. Agli oneri derivanti dallattuazione della 
                                presente legge si fa fronte mediante le risorse 
                                finanziarie
 messe a disposizione annualmente con legge regionale 
                                di bilancio, oltre che con i trasferimenti dallo 
                                Stato
 in materia di diritto allo studio.
 Articolo 12
 Abrogazione
 1. E abrogata la legge regionale 26 aprile 
                                1985, n. 30.
 Articolo 13
 Norme transitorie
 1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione 
                                di benefici in corso alla data di entrata in
 vigore della presente legge e fino allapprovazione 
                                degli indirizzi triennali di cui allarticolo 
                                7 sono
 conclusi secondo le procedure della legge regionale 
                                n. 30/85 abrogata dallarticolo 12.
 Articolo 14
 Dichiarazione durgenza
 1. La presente legge è dichiarate urgente, 
                                ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 
                                45 dello statuto,
 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua 
                                pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
 Campania.
 La presente Legge regionale sarà pubblicata 
                                nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
 E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla 
                                e di farla osservare come legge della Regione
 Campania.
 1 Febbraio 2005
 Bassolino
 Giunta Regionale della Campania
 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 
                                9 del 7 febbraio 2005 6 / 6
 Note
 Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato 
                                con le note redatte dal Settore Legislativo, al
 solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. 
                                n. 10328 del 21 giugno 1996).
 Nota allart. 3
 Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 
                                luglio 1977, n. 616 è il seguente: Attuazione 
                                della
 delega di cui allart. 1 della L. 22 luglio 
                                1975, n. 382
 Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è 
                                il seguente: Conferimento di funzioni e 
                                compiti
 amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
                                enti locali, in attuazione del capo I della l. 
                                15 marzo 1997,
 n. 59.
 Nota allart. 4
 La legge 8 novembre 2000, n. 328 è la seguente: 
                                Legge quadro per la realizzazione del sistema
 integrato di interventi e servizi sociali.
 La legge 5 febbraio 1992, n. 104 è la seguente: 
                                Legge-quadro per lassistenza, lintegrazione 
                                sociale
 e i diritti delle persone handicappate.
 La legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 è 
                                la seguente: Istituzione del reddito di 
                                cittadinanza
 Nota allart. 6
 Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 è 
                                il seguente: Definizioni di criteri unificati 
                                di
 valutazione della situazione economica dei soggetti 
                                che richiedono prestazioni sociali agevolate, 
                                a norma
 dellarticolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 
                                1997, n. 449.
 Nota allart. 12
 La legge regionale 26 aprile 1985, n. 30 è 
                                la seguente: Nuova normativa del diritto 
                                allo studio
 Nota allart. 13
 Lart. 12 della citata legge regionale n. 
                                30/1985 è il seguente: Criteri Nellattuazione 
                                degli
 interventi i Comuni, privilegiando i servizi rispetto 
                                alle erogazioni e provvidenze in denaro e le
 destinazioni collettive rispetto a quelle individuali, 
                                garantiscono:
 a) la priorità degli interventi a favore 
                                della scuola materna e dellobbligo;
 b) lapplicazione dei criteri oggettivi nella 
                                prestazione dei servizi e la graduazione del concorso 
                                nei
 costi da parte degli utenti in ragione del livello 
                                di reddito;
 c) luniformità di trattamento ad 
                                allievi frequentanti la stessa scuola, anche se 
                                provenienti da Comuni
 diversi.
 Nota allart. 14
 Lart. 43 dello Statuto Regionale è 
                                il seguente: Procedura di approvazione 
                                Ogni progetto di legge,
 previo esame in Commissione, è discusso 
                                e votato dal Consiglio articolo per articolo e 
                                con votazione
 finale.
 Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati 
                                per i disegni di legge dei quali è dichiarata
 lurgenza.
 Lart. 45 dello Statuto Regionale è 
                                il seguente: Promulgazione e pubblicazione 
                                delle leggi
 regionali
omissis
.. La 
                                legge regionale entra in vigore il quindicesimo 
                                giorno successivo alla
 pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, 
                                salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.
 Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale 
                                può essere promulgata ed entrare in vigore
 prima della scadenza dei termini di cui sopra
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