LE SCUOLE PARITARIE SENZA FINI DI LUCRO
(Art. 9 Decreto 21 maggio 2007)


Per scuole paritarie senza fini di lucro s’intendono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro:

- associazioni riconosciute (articoli 14 e ss. codice civile);

- associazioni non riconosciute (artt. 36 e ss. codice civile), il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da scrittura privata registrata o da atto pubblico;

- fondazioni (artt. 14 e ss. codice civile);

- enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

- altre istituzioni di carattere privato (art. 1 DPR 361/2000);

- imprese sociali (D.Lvo 155/2006);

- enti pubblici;

- cooperative a mutualità prevalente (artt. 2511 e ss. codice civile);

- cooperative sociali (Legge 381/1991).

 

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